Art. 1

In vigore dal 15 mar 2022
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: 1) all' sono aggiunti i punti seguenti: «s) “rating del credito”: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito; t) “attività di rating del credito”: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito; u) “settore dell'energia”: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti: i) la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione; ii) la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure iii) la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.»; 2) all', paragrafo 7, è aggiunto il punto seguente: «iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.»; 3) all'articolo 2 bis, paragrafo 7, è aggiunto il punto seguente: «iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.»; 4) all'articolo 2 ter, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IV, in deroga all', paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso, e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:»; 5) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale. 2.   È vietato: a) fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia; b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per: a) il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure b) la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. 4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. 5.   I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, ente od organismo che sia registrato o costituito a norma del. diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia. 6.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che: a) ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; oppure b) ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro. 7.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio.»; 6) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis 1.   È vietato: a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia; b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo; c) creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia; d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c). 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che: a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure b) essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell’energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro. 3.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.»; 7) all'articolo 3 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo assiste la Commissione e gli Stati membri nel garantire l'attuazione e il rispetto dell'articolo 3 quinquies. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati dagli operatori aerei che indichino l'intenzione di svolgere attività sul territorio dell'Unione che costituiscano una violazione del presente regolamento, in modo tale che il pilota non sia autorizzato a volare.»; 8) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 3 octies 1.   È vietato: a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII se: i) sono originari della Russia; oppure ii) sono stati esportati dalla Russia; b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII situati in Russia o originari della Russia; c) trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese; d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c). 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 3 nonies 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.»; 9) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 bis bis 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con: a) una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX; oppure c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a: a) operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; b) operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato XIX è un azionista di minoranza.»; 10) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 undecies 1.   A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. 2.   A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.»; 11) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) persone giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV o XIX, ovvero richiamati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) o d), all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) o c), all'articolo 5 bis, lettera a), b) o c), all'articolo 5 bis bis, lettera b) o c), all'articolo 5 nonies ovvero all'articolo 5 undecies.»; 12) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento.»; 13) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; 14) gli allegati XVII, XVIII e XIX sono aggiunti conformemente all'allegato II del presente regolamento.
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