Art. 1

In vigore dal 14 mar 2022
1.   I sottoprodotti appartenenti alla categoria di materiali costituenti (CMC) 11, di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi, o che ne migliorano l’efficienza nutrizionale, soddisfano i seguenti criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza: a) contengono almeno il 95 % in materia secca di sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio, o loro miscele; b) sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione che utilizza come materiali in entrata sostanze e miscele diverse dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); c) hanno un tenore di carbonio organico (Corg) non superiore allo 0,5 % della materia secca del sottoprodotto; d) non contengono più di 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16) (9); e) non contengono più di 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS (10)/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (11). Un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da sottoprodotti che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi o che ne migliorano l’efficienza nutrizionale, o che contiene tali sottoprodotti, non contiene più di: a) 400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr); b) 2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl). 2.   I sottoprodotti appartenenti alla CMC 11 di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che sono utilizzati come additivi tecnici, soddisfano i seguenti criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza: a) sono intesi a migliorare la sicurezza o l’efficienza agronomica del prodotto fertilizzante dell’UE; b) sono presenti nel prodotto fertilizzante dell’UE in una concentrazione totale non superiore al 5 % in massa; c) non contengono più di 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16); d) non contengono più di 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS (12)/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:973:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2022/973 | Portale Normativo