Art. 1
In vigore dal 14 mar 2022
1. I sottoprodotti appartenenti alla categoria di materiali costituenti (CMC) 11, di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi, o che ne migliorano l’efficienza nutrizionale, soddisfano i seguenti criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza:
a)
contengono almeno il 95 % in materia secca di sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio, o loro miscele;
b)
sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione che utilizza come materiali in entrata sostanze e miscele diverse dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
c)
hanno un tenore di carbonio organico (Corg) non superiore allo 0,5 % della materia secca del sottoprodotto;
d)
non contengono più di 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16) (9);
e)
non contengono più di 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS (10)/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (11).
Un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da sottoprodotti che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi o che ne migliorano l’efficienza nutrizionale, o che contiene tali sottoprodotti, non contiene più di:
a)
400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr);
b)
2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl).
2. I sottoprodotti appartenenti alla CMC 11 di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che sono utilizzati come additivi tecnici, soddisfano i seguenti criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza:
a)
sono intesi a migliorare la sicurezza o l’efficienza agronomica del prodotto fertilizzante dell’UE;
b)
sono presenti nel prodotto fertilizzante dell’UE in una concentrazione totale non superiore al 5 % in massa;
c)
non contengono più di 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16);
d)
non contengono più di 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS (12)/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:973:oj#art-1