Art. 2
Specifiche generali
In vigore dal 11 mar 2022
Specifiche generali
1. Quando comunicano informazioni a norma del presente regolamento, le imprese di investimento assicurano che i valori numerici siano presentati come dati fattuali. I dati quantitativi comunicati come percentuale sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a due decimali.
2. Quando comunicano informazioni a norma del presente regolamento, le imprese di investimento assicurano che i dati siano associati alle informazioni seguenti:
a)
data e periodo di riferimento dell’informativa;
b)
nome e identificativo dell’impresa di investimento che pubblica l’informativa (se disponibile, identificativo della persona giuridica - LEI);
c)
se del caso, principio contabile; e
d)
se del caso, ambito di consolidamento.
Storico versioni
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