Art. 2

Specifiche generali

In vigore dal 11 mar 2022
Specifiche generali 1.   Quando comunicano informazioni a norma del presente regolamento, le imprese di investimento assicurano che i valori numerici siano presentati come dati fattuali. I dati quantitativi comunicati come percentuale sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a due decimali. 2.   Quando comunicano informazioni a norma del presente regolamento, le imprese di investimento assicurano che i dati siano associati alle informazioni seguenti: a) data e periodo di riferimento dell’informativa; b) nome e identificativo dell’impresa di investimento che pubblica l’informativa (se disponibile, identificativo della persona giuridica - LEI); c) se del caso, principio contabile; e d) se del caso, ambito di consolidamento.
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