Art. 1

In vigore dal 9 mar 2022
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC RPC Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd. e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd. 6,4  % A944 Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd. 20,3  % A945 Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd. 24,2  % A946 Tutte le altre società 30,0  % A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell’Unione di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607111930, 7607111940, 7607111950, 7607119044, 7607119046, 7607119071 e 7607119072), fatta eccezione per quelli prodotti dalle società elencate di seguito: Nome della società Codice addizionale TARIC Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. C198 Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd. C199 Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. C200 Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. C201 5.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di determinati fogli di alluminio, attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950, 7607119044, 7607119046, 7607119071 e 7607119072), spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codice addizionale TARIC C601). 6.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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