Art. 1

In vigore dal 9 mar 2022
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato: 1) all’, il punto 9 è sostituito dal seguente: «9) “valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali: i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;»; 2) all’ sono aggiunti i punti seguenti: «20) “depositario centrale di titoli”: la persona giuridica definita all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); 21) “deposito”: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando: i) la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014; ii) il suo capitale non è rimborsabile alla pari; iii) il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall’ente creditizio o da un terzo; 22) “programmi di cittadinanza per investitori” (o “passaporti d’oro”): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di acquisire la cittadinanza di tale Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati; 23) “programmi di soggiorno per investitori” (o “visti d’oro”): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di ottenere un permesso di soggiorno in uno Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati; 24) “sede di negoziazione”: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE. (*1)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)." (*2)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;" 3) l’articolo 1 quaterdecies è sostituito dal seguente: «È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano, direttamente o indirettamente, l’elusione dei divieti di cui al presente regolamento.»; 4) sono inseriti gli articoli seguenti: « undecies bis 1.   Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale della Bielorussia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Bielorussia. 2.   In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare un’operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell’Unione nel suo insieme o dello Stato membro interessato. 3.   Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un’autorizzazione a norma del paragrafo 2. undecies ter È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell’Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 %. unvicies 1.   È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in tale paese. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 10 marzo 2022; b) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell’Unione; oppure c) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari. duovicies 1.   È vietato accettare depositi di cittadini bielorussi o di persone fisiche residenti in Bielorussia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. 3.   Il paragrafo 1 non si applica ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Bielorussia. Articolo 1 tervicies 1.   In deroga all’ duovicies, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione di tali depositi è: a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 5 duovicies, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; oppure d) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. Articolo 1 quatervicies 1.   In deroga all’ duovicies, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione di tali depositi è: a) necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; oppure b) necessaria per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. quinvicies 1.   Ai depositari centrali di titoli dell’Unione è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. sexvicies 1.   È vietato vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. septvicies Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi: a) forniscono all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono situati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 EUR detenuti da cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi; b) forniscono all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono situati informazioni sui depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori. septvicies bis 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate in euro, purché tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per: a) l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano; oppure b) gli scopi ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale. septvicies ter A decorrere dal 20 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato XV o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XV. Articolo 8 quater bis 1.   Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo sostiene la Commissione e gli Stati membri nel garantire l’attuazione e il rispetto dell’, paragrafo 2, e 8 ter del presente regolamento. In particolare, il gestore della rete respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l’intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell’Unione o della Bielorussia, attività che costituiscono una violazione delle disposizioni del presente regolamento, di modo che il pilota non sia autorizzato a volare. 2.   Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri, sulla base dell’analisi dei piani di volo, relazioni sull’attuazione dell’articolo 8 ter.»; 5) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate nell’ambito del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni concernenti: a) le autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento; b) le informazioni ricevute a norma dell’ septvicies; c) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. 2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento. 3.   Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell’efficacia delle misure di cui al presente regolamento.»; 6) all’articolo 8 quinquies, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) entità di cui agli undecies, 1 duodecies, 1 terdecies e 1 septvicies ter o elencate negli allegati V, IX e XV;»; 7) all’articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati, le informazioni sui depositi e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.»; 8) l’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato XV al regolamento (CE) n. 765/2006; 9) l’allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:398:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo