Art. 5

Data di pubblicazione annuale

In vigore dal 8 mar 2022
Data di pubblicazione annuale 1.   Le autorità competenti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 presso un’unica ubicazione elettronica per la prima volta entro il 30 giugno 2022. 2.   Le autorità competenti aggiornano entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034 sulla base delle informazioni delle segnalazioni a fini di vigilanza quali risultano al 31 dicembre dell’anno precedente. 3.   Le autorità competenti aggiornano periodicamente, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/2034, a meno che non vi sia nessuna modifica delle informazioni pubblicate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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