Art. 1
In vigore dal 8 mar 2022
All’articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. In deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione di cui a tale paragrafo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.»
Storico versioni
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