Art. 1

In vigore dal 2 mar 2022
Un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è aperto a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099), originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame »), fabbricati per l’esportazione nell’Unione da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. (codice addizionale TARIC C530).
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/358 — Testo vigente | Portale Normativo