Art. 1
In vigore dal 2 mar 2022
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina»;
2)
all', il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7. “beni e tecnologie a duplice uso”: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).»
"
3)
all', sono aggiunti i punti seguenti:
«17. “finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione dei crediti all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;
18. “paese partner”: un paese che applica una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento ed elencate nell'allegato V ter;
19. “dispositivi di comunicazione al consumo”: i dispositivi utilizzati da privati, come personal computer e periferiche (comprese dischi rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi di memoria (unità USB) e software di consumo per tali dispositivi. »;
4)
l'articolo 1 sexies è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 sexies
1. Fatti salvi gli articoli 1 bis, 1 quater e 1 vicies, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:
a)
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
b)
usi medici o farmaceutici;
c)
utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione;
d)
aggiornamenti del software;
e)
utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
f)
garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
g)
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:
a)
alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili;
b)
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c)
alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d)
alla sicurezza marittima;
e)
alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
f)
all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
g)
alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
6. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che:
i)
l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato V, o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure
ii)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale.
8. L'autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.»;
5)
l'articolo 1 septies è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 septies
1. Fatti salvi gli articoli 1 bis, 1 quater e 1 vicies, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, beni e tecnologie elencati nell'allegato V bis, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:
a)
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
b)
usi medici o farmaceutici;
c)
utilizzo temporaneo di prodotti da parte dei mezzi di informazione;
d)
aggiornamenti del software;
e)
utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
f)
garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
g)
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
Fatta eccezione per le lettere f) e g) , l'esportatore dichiara nella sua dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l‘autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:
a)
alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili;
b)
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c)
alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d)
alla sicurezza marittima;
e)
alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
f)
all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; oppure
g)
alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
6. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che:
i)
l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato V o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure
ii)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale.
8. L'autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.»;
6)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 1 septies bis
1. Per quanto riguarda le entità elencate all'allegato V, in deroga all'articolo 1 sexies, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 1 septies, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato V bis o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
a)
necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure
b)
dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
2. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
3. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 1 septies ter
1. La notifica all'autorità competente di cui all'articolo 1 sexies, paragrafo 3, e all'articolo 2 septies, paragrafo 3, è presentata con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui allegato V quater.
2. Tutte le autorizzazioni di cui agli articoli 1 sexies e 1 septies sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'allegato V quater.
Articolo 1 septies quater
1. Le autorità competenti scambiano informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi a norma degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis con gli altri Stati membri e la Commissione. Tale scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.
2. Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.
3. Prima che uno Stato membro conceda un'autorizzazione a norma degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.
4. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso e su base reciproca, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner.»;
7)
l’articolo 1 octies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
8)
all' nonies, i termini «prodotti petroliferi e idrocarburi gassosi» sono sostituiti da «prodotti minerari»;
9)
all' nonies, il paragrafo 3 è soppresso;
10)
l'articolo 1 decies è così modificato:
a)
inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
11)
all' duodecies, il paragrafo 4 è soppresso;
12)
all'articolo 1 terdecies, il paragrafo 3 è soppresso;
13)
sono inseriti gli articoli seguenti:
« sexdecies
1. È vietato:
a)
importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti legnosi di cui all'allegato X se:
i)
sono originari della Bielorussia; oppure
ii)
sono stati esportati dalla Bielorussia;
b)
acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti legnosi di cui all'allegato X situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
c)
trasportare i prodotti legnosi di cui all'allegato X originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
septdecies
1. È vietato:
a)
importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti cementizi di cui all'allegato XI se:
i)
sono originari della Bielorussia; oppure
ii)
sono stati esportati dalla Bielorussia;
b)
acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti cementizi di cui all'allegato XI situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
c)
trasportare i prodotti cementizi di cui all'allegato XI originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
octodecies
1. È vietato:
a)
importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XII se:
i)
sono originari della Bielorussia; oppure
ii)
sono stati esportati dalla Bielorussia;
b)
acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XII situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
c)
trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XII originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
novodecies
1. È vietato:
a)
importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti della gomma di cui all'allegato XIII se:
i)
sono originari della Bielorussia; oppure
ii)
sono stati esportati dalla Bielorussia;
b)
acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti della gomma di cui all'allegato XIII situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
c)
trasportare i prodotti della gomma di cui all'allegato XIII originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
vicies
1. È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i macchinari di cui all'allegato XIV, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alla lettera a).
2. I divieti di cui a paragrafo 1 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei macchinari di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a:
a)
scopi umanitarie, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
b)
usi medici o farmaceutici;
c)
utilizzazione temporanea da parte dei mezzi di informazione;
d)
aggiornamenti del software;
e)
utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
f)
garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
g)
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia e limitatamente agli effetti personali, agli effetti domestici, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenente a tali persone e non destinati alla vendita.
Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione di cui al presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.
3. I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;
14)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati II e V quater in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. »;
15)
l'allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
16)
l'allegato II del presente regolamento è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato V bis;
17)
l'allegato III del presente regolamento è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato V ter;
18)
l'allegato IV del presente regolamento è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato V quater;
19)
l'allegato VI del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato V del presente regolamento;
20)
l'allegato VII del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato VI del presente regolamento;
21)
l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato VII del presente regolamento;
22)
l'allegato VIII del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato X;
23)
l'allegato IX del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XI;
24)
l'allegato X del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XII;
25)
l'allegato XI del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XIII;
26)
l'allegato XII del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XIV.
Storico versioni
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