Art. 1

In vigore dal 2 mar 2022
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina»; 2) all', il punto 7 è sostituito dal seguente: «7.   “beni e tecnologie a duplice uso”: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); (*1)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).» " 3) all', sono aggiunti i punti seguenti: «17.   “finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione dei crediti all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria; 18.   “paese partner”: un paese che applica una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento ed elencate nell'allegato V ter; 19.   “dispositivi di comunicazione al consumo”: i dispositivi utilizzati da privati, come personal computer e periferiche (comprese dischi rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi di memoria (unità USB) e software di consumo per tali dispositivi. »; 4) l'articolo 1 sexies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 sexies 1.   Fatti salvi gli articoli 1 bis, 1 quater e 1 vicies, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 3.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; b) usi medici o farmaceutici; c) utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione; d) aggiornamenti del software; e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita. Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati: a) alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili; b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d) alla sicurezza marittima; e) alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet; f) all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022. 6.   Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 7.   Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che: i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato V, o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale. 8.   L'autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.»; 5) l'articolo 1 septies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 septies 1.   Fatti salvi gli articoli 1 bis, 1 quater e 1 vicies, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, beni e tecnologie elencati nell'allegato V bis, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; b) usi medici o farmaceutici; c) utilizzo temporaneo di prodotti da parte dei mezzi di informazione; d) aggiornamenti del software; e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita. Fatta eccezione per le lettere f) e g) , l'esportatore dichiara nella sua dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l‘autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati: a) alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili; b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d) alla sicurezza marittima; e) alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet; f) all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; oppure g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022. 6.   Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 7.   Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che: i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato V o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale. 8.   L'autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.»; 6) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 septies bis 1.   Per quanto riguarda le entità elencate all'allegato V, in deroga all'articolo 1 sexies, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 1 septies, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato V bis o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono: a) necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure b) dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022. 2.   Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 3.   Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento. Articolo 1 septies ter 1.   La notifica all'autorità competente di cui all'articolo 1 sexies, paragrafo 3, e all'articolo 2 septies, paragrafo 3, è presentata con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui allegato V quater. 2.   Tutte le autorizzazioni di cui agli articoli 1 sexies e 1 septies sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'allegato V quater. Articolo 1 septies quater 1.   Le autorità competenti scambiano informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi a norma degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis con gli altri Stati membri e la Commissione. Tale scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821. 2.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore. 3.   Prima che uno Stato membro conceda un'autorizzazione a norma degli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione. 4.   La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso e su base reciproca, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner.»; 7) l’articolo 1 octies è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; 8) all' nonies, i termini «prodotti petroliferi e idrocarburi gassosi» sono sostituiti da «prodotti minerari»; 9) all' nonies, il paragrafo 3 è soppresso; 10) l'articolo 1 decies è così modificato: a) inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.»; b) il paragrafo 2 è soppresso; 11) all' duodecies, il paragrafo 4 è soppresso; 12) all'articolo 1 terdecies, il paragrafo 3 è soppresso; 13) sono inseriti gli articoli seguenti: « sexdecies 1.   È vietato: a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti legnosi di cui all'allegato X se: i) sono originari della Bielorussia; oppure ii) sono stati esportati dalla Bielorussia; b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti legnosi di cui all'allegato X situati in Bielorussia o originari della Bielorussia; c) trasportare i prodotti legnosi di cui all'allegato X originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese; d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c). 2.   I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. septdecies 1.   È vietato: a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti cementizi di cui all'allegato XI se: i) sono originari della Bielorussia; oppure ii) sono stati esportati dalla Bielorussia; b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti cementizi di cui all'allegato XI situati in Bielorussia o originari della Bielorussia; c) trasportare i prodotti cementizi di cui all'allegato XI originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese; d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c). 2.   I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. octodecies 1.   È vietato: a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XII se: i) sono originari della Bielorussia; oppure ii) sono stati esportati dalla Bielorussia; b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XII situati in Bielorussia o originari della Bielorussia; c) trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XII originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese; d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c). 2.   I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. novodecies 1.   È vietato: a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti della gomma di cui all'allegato XIII se: i) sono originari della Bielorussia; oppure ii) sono stati esportati dalla Bielorussia; b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti della gomma di cui all'allegato XIII situati in Bielorussia o originari della Bielorussia; c) trasportare i prodotti della gomma di cui all'allegato XIII originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese; d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c). 2.   I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. vicies 1.   È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i macchinari di cui all'allegato XIV, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alla lettera a). 2.   I divieti di cui a paragrafo 1 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei macchinari di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a: a) scopi umanitarie, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; b) usi medici o farmaceutici; c) utilizzazione temporanea da parte dei mezzi di informazione; d) aggiornamenti del software; e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia e limitatamente agli effetti personali, agli effetti domestici, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenente a tali persone e non destinati alla vendita. Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione di cui al presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione. 3.   I divieti di cui a paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»; 14) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati II e V quater in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. »; 15) l'allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento; 16) l'allegato II del presente regolamento è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato V bis; 17) l'allegato III del presente regolamento è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato V ter; 18) l'allegato IV del presente regolamento è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato V quater; 19) l'allegato VI del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato V del presente regolamento; 20) l'allegato VII del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato VI del presente regolamento; 21) l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato VII del presente regolamento; 22) l'allegato VIII del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato X; 23) l'allegato IX del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XI; 24) l'allegato X del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XII; 25) l'allegato XI del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XIII; 26) l'allegato XII del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato XIV.
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