Art. 1

In vigore dal 1 mar 2022
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: 1) all’articolo 2 quinquies, i paragrafi 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le autorità competenti scambiano informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi a norma degli con gli altri Stati membri e la Commissione. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821. 4.   La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso sulla base della reciprocità, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner.»; 2) all'articolo 2 sexies sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti: «3.   È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti. 4.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»; 3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 nonies A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XIV o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV. Articolo 5 decies 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per: a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.»; 4) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 3, e agli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies, 5 septies, 5 nonies e 5 decies o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 5 bis, paragrafo 2, all'articolo 5 ter, paragrafo 2, all'articolo 5 sexies, paragrafo 2, all'articolo 5 septies, paragrafo 2, o all'articolo 5 decies, paragrafo 2.»; (5) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV al regolamento (UE) n. 833/2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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