Art. 1

In vigore dal 28 feb 2022
Il regolamento (UE) 833/2014 è così modificato: 1) all' è aggiunta la lettera r) seguente: «r) “vettore aereo russo”: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Federazione russa.»; 2) sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 3 quinquies 1.   È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza. 3.   In deroga all', le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento. 4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio. Articolo 3 sexies 1.   Il gestore della rete nominato a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione sostiene la Commissione e gli Stati membri ai fini dell'attuazione e dell'osservanza dell'articolo 3 quinquies. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l'intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell'Unione, attività che costituiscono una violazione del presente regolamento o di altre misure di sicurezza in vigore, così che il pilota non sia autorizzato a volare. 2.   Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri una relazione sull'attuazione dell'articolo 3 quinquies basata sull'analisi dei piani di volo.»; 3) all'articolo 5 bis sono aggiunti i paragrafi 4, 5 e 6 seguenti: «4.   Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia. 5.   In deroga al paragrafo 4 le autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione nel suo insieme o dello Stato membro interessato. 6.   Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un'autorizzazione a norma del paragrafo 5.»; 4) L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies e 5 septies ovvero agendo a loro vantaggio valendosi delle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 5 ter, paragrafo 2, all'articolo 5 sexies, paragrafo 2, o all'articolo 5 septies, paragrafo 2.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/334 — Testo vigente | Portale Normativo