Art. 7
Definizione di bassa e alta capitalizzazione di mercato
In vigore dal 28 feb 2022
Definizione di bassa e alta capitalizzazione di mercato
1. Ai fini delle sottocategorie dei prezzi degli strumenti di capitale e della volatilità nella categoria generale del fattore di rischio «Strumenti di capitale» di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, uno strumento di capitale ad alta capitalizzazione di mercato soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
a)
la capitalizzazione di mercato dello strumento di capitale è superiore a 1,75 miliardi di EUR;
b)
lo strumento di capitale è incluso in uno degli indici principali di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646, i cui componenti sono tutti quotati nell’Unione.
2. Tutti gli strumenti di capitale diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono considerati strumenti di capitale a bassa capitalizzazione di mercato.
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