Art. 2

Metodologia specifica per gli strumenti basati su un indice omogeneo

In vigore dal 28 feb 2022
Metodologia specifica per gli strumenti basati su un indice omogeneo 1.   In deroga all’, un ente che rappresenti una posizione in uno strumento basato su un indice omogeneo come un unico fattore di rischio nel suo modello di misurazione del rischio può scegliere di associare il fattore di rischio applicando la metodologia di cui al paragrafo 2. Ai fini del presente articolo, per «indice omogeneo» si intende un indice avente una delle composizioni seguenti: a) strumenti di capitale o altri indici composti esclusivamente di strumenti di capitale; b) obbligazioni o altri indici composti esclusivamente di obbligazioni; c) credit default swap o altri indici composti unicamente di credit default swap; d) merci o altri indici composti esclusivamente di merci. 2.   L’orizzonte di liquidità di un unico fattore di rischio che modellizza uno strumento basato su un indice omogeneo di cui al paragrafo 1 può essere determinato dall’ente nel modo seguente: a) l’ente associa il fattore di rischio alla categoria generale dei fattori di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 che corrisponde alla categoria appropriata per la composizione dell’indice omogeneo; b) l’ente applica separatamente la metodologia generale di cui all’ a ciascuno degli elementi che costituiscono l’indice omogeneo per determinare l’orizzonte di liquidità appropriato di ciascuno; c) l’ente calcola la media ponderata degli orizzonti di liquidità determinati in conformità della lettera b) sulla base del peso rispettivo di ciascun elemento che costituisce l’indice; d) l’orizzonte di liquidità del fattore di rischio che modellizza uno strumento basato su un indice omogeneo è l’orizzonte di liquidità più breve delle sottocategorie degli elementi che costituiscono l’indice, che è superiore o uguale alla media ponderata di cui alla lettera c). Ai fini della lettera a), un fattore di rischio di uno strumento basato su un indice omogeneo avente la composizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è associato alla categoria generale del fattore di rischio «Differenziale creditizio».
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