Art. 5
In vigore dal 24 feb 2022
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
COMMISSIONE EUROPEA
Direzione generale del Commercio
Direzione G Ufficio:
CHAR 04/39
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
2. In conformità dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ per le importazioni di società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.
Storico versioni
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