Art. 1

In vigore dal 22 feb 2022
Il regolamento (UE) 2021/953 è così modificato: (1) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) un certificato comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test NAAT, o di un test antigenico rapido figurante nell’elenco comune dell’UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare risulta guarito da un’infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione).»; (2) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ciascuno Stato membro rilascia, su richiesta, i certificati di guarigione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), a seguito di un risultato positivo di un test NAAT effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato. Uno Stato membro può rilasciare, su richiesta, i certificati di guarigione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), anche a seguito di un risultato positivo di un test antigenico rapido figurante nell’elenco comune dell’UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato. Gli Stati membri possono rilasciare certificati di guarigione basati su test antigenici rapidi effettuati da operatori sanitari o da personale addestrato a partire dal 1o ottobre 2021, a condizione che il test antigenico rapido utilizzato fosse incluso nell’elenco comune dell’UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria al momento in cui è stato prodotto il risultato positivo del test. I certificati di guarigione sono rilasciati non prima di 11 giorni dopo la data in cui l’interessato è risultato per la prima volta positivo a un test NAAT o a un test antigenico rapido. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 al fine di modificare il numero di giorni a decorrere dal quale deve essere rilasciato il certificato di guarigione, sulla base degli orientamenti ricevuti dal comitato per la sicurezza sanitaria in conformità dell’articolo 3, paragrafo 11, o di dati scientifici riesaminati dall’ECDC.»; (3) l’allegato del regolamento (UE) 2021/953 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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