Art. 1
In vigore dal 22 feb 2022
Il regolamento (UE) 2021/953 è così modificato:
(1)
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
un certificato comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test NAAT, o di un test antigenico rapido figurante nell’elenco comune dell’UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare risulta guarito da un’infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione).»;
(2)
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuno Stato membro rilascia, su richiesta, i certificati di guarigione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), a seguito di un risultato positivo di un test NAAT effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato.
Uno Stato membro può rilasciare, su richiesta, i certificati di guarigione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), anche a seguito di un risultato positivo di un test antigenico rapido figurante nell’elenco comune dell’UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato.
Gli Stati membri possono rilasciare certificati di guarigione basati su test antigenici rapidi effettuati da operatori sanitari o da personale addestrato a partire dal 1o ottobre 2021, a condizione che il test antigenico rapido utilizzato fosse incluso nell’elenco comune dell’UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria al momento in cui è stato prodotto il risultato positivo del test.
I certificati di guarigione sono rilasciati non prima di 11 giorni dopo la data in cui l’interessato è risultato per la prima volta positivo a un test NAAT o a un test antigenico rapido.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 al fine di modificare il numero di giorni a decorrere dal quale deve essere rilasciato il certificato di guarigione, sulla base degli orientamenti ricevuti dal comitato per la sicurezza sanitaria in conformità dell’articolo 3, paragrafo 11, o di dati scientifici riesaminati dall’ECDC.»;
(3)
l’allegato del regolamento (UE) 2021/953 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2022:256:oj#art-1