Art. 1

In vigore dal 21 feb 2022
Nel regolamento (UE) n. 401/2013 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 quinquies ter In deroga all’articolo 4 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 10 dell’allegato IV, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per: a) i compiti connessi allo smantellamento dei pozzi di petrolio e di gas in conformità degli standard internazionali, quali lo smaltimento dei rifiuti, le attività di bonifica dei siti necessarie per la sicurezza e il ripristino ambientale, la prestazione della correlata assistenza tecnica e il pagamento delle relative imposte e tasse, nonché retribuzioni e prestazioni sociali dei dipendenti; o b) il trasferimento prima del 31 luglio 2022 di azioni o interessi necessario per porre termine ai contratti conclusi con l’entità di cui alla voce 10 dell’allegato IV prima del 21 febbraio 2022.».
Storico versioni

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