Art. 1
In vigore dal 17 feb 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 è così modificato:
1.
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini sono elencati nell’allegato I, parte II, capitolo 1.
4. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini sono elencati nell’allegato I, parte II, capitolo 2.»;
2.
gli allegati I, II, III, VII, VIII e XIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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