Art. 3

Informazioni che l'Agenzia è tenuta a fornire per il calcolo e la convalida

In vigore dal 16 feb 2022
Informazioni che l'Agenzia è tenuta a fornire per il calcolo e la convalida Nel fornire le informazioni necessarie per il calcolo del volume delle vendite e dell'impiego degli antimicrobici nonché per la convalida dei dati, l'Agenzia utilizza le variabili specificate nell'allegato III.
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