Art. 1
In vigore dal 10 feb 2022
Il regolamento delegato (UE) 2015/61 è così modificato:
1)
all’articolo 3 sono aggiunti i punti da 13 a 16 seguenti:
«13)
“operazione correlata ai mercati finanziari”, un’operazione correlata ai mercati finanziari quale definita all’articolo 192, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
14)
“programma di obbligazioni garantite”, un programma di obbligazioni garantite quale definito all’articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
15)
“aggregato di copertura”, un aggregato di copertura quale definito all’articolo 3, punto 3, della direttiva (UE) 2019/2162;
16)
“riserva di liquidità dell’aggregato di copertura”, la riserva di liquidità composta da attività considerate liquide e detenute come parte dell’aggregato di copertura, conformemente all’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162.
(*1) Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).»;"
2)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:
«2 bis. In deroga al paragrafo 2, le attività liquide che sono detenute come parte della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura sono da ritenersi non vincolate durante il periodo di stress di 30 giorni di calendario, di cui all’articolo 4, fino all’importo di deflussi netti di liquidità, calcolato ai sensi del titolo III del presente regolamento, che derivano dai programmi di obbligazioni garantite associati, a condizione che tali attività soddisfino tutti gli altri requisiti di cui al titolo II del presente regolamento.
2 ter. Qualora le attività liquide detenute nella riserva di liquidità dell’aggregato di copertura non siano ritenute non vincolate ai sensi del paragrafo 2 bis del presente articolo, sono da ritenersi comunque non vincolate durante il periodo di stress di 30 giorni di calendario, di cui all’articolo 4, laddove soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a)
secondo le disposizioni del diritto interno, tutte le attività dell’emittente di obbligazioni garantite devono essere annesse alle emissioni di obbligazioni garantite;
b)
le attività liquide sono annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all’emissione di obbligazioni garantite;
c)
le attività liquide soddisfano tutti gli altri requisiti di cui al titolo II del presente regolamento;
d)
l’importo di attività liquide ritenute non vincolate ai sensi del presente paragrafo non supera l’importo totale dei deflussi netti di liquidità calcolato ai sensi del titolo III del presente regolamento.»;
b)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale.»;
ii)
è aggiunto il secondo comma seguente:
«Ai fini del presente articolo, le SSPE e le agenzie ufficiali per il credito all’esportazione negli Stati membri sono da ritenersi non incluse tra i soggetti di cui al primo comma, lettera g).»;
3)
all’articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il terzo comma seguente:
«Per le attività liquide detenute in una riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, l’obbligo previsto al primo comma è da considerarsi soddisfatto laddove l’ente creditizio periodicamente, a frequenza almeno annuale, monetizzi attività liquide che costituiscono un campione sufficientemente rappresentativo delle attività detenute nella riserva di liquidità dell’aggregato di copertura senza dover essere parte di tale riserva.»;
4)
all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera f) è così modificata:
a)
i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
sono obbligazioni garantite di cui all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 o sono emesse anteriormente all’8 luglio 2022 e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE in applicazione alla data dell’emissione, il che le rende ammissibili per il trattamento preferenziale come obbligazioni garantite fino alla loro scadenza;
ii)
le esposizioni verso enti nell’aggregato di copertura soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 129, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
b)
il punto iii) è soppresso;
5)
all’articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la lettera c) è così modificata:
i)
i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
sono obbligazioni garantite di cui all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 o sono emesse anteriormente all’8 luglio 2022 e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE in applicazione alla data dell’emissione, il che le rende ammissibili per il trattamento preferenziale come obbligazioni garantite fino alla loro scadenza;
ii)
le esposizioni verso enti nell’aggregato di copertura soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 129, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
ii)
il punto iii) è soppresso;
b)
alla lettera d), i punti iii), iv) e v) sono sostituiti dai seguenti:
«iii)
le obbligazioni garantite sono garantite da un aggregato di attività di una o più tipologie descritte all’articolo 129, paragrafo 1, lettere b), d), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove l’aggregato comprenda prestiti garantiti da immobili, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/2162;
iv)
le esposizioni verso enti nell’aggregato di copertura soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 129, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;
v)
sia l’ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l’emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/2162;»;
6)
all’articolo 12, paragrafo 1, la lettera e) è così modificata:
a)
il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
sono obbligazioni garantite di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2162 o sono emesse anteriormente all’8 luglio 2022 e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE in applicazione alla data dell’emissione, il che le rende ammissibili per il trattamento preferenziale come obbligazioni garantite fino alla loro scadenza;»;
b)
i punti ii) e iii) sono soppressi;
7)
all’articolo 28, il paragrafo 3 è così modificato:
a)
al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L’ente creditizio moltiplica per i seguenti fattori le passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli o da operazioni correlate ai mercati finanziari, aventi scadenza entro 30 giorni di calendario:»;
b)
al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«In deroga al primo comma, se la controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli o delle operazioni correlate ai mercati finanziari è la banca centrale nazionale dell’ente creditizio, il tasso di deflusso è dello 0 %.»;
c)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, per le operazioni di finanziamento tramite titoli o le operazioni correlate ai mercati finanziari che richiederebbero un tasso di deflusso superiore al 25 % ai sensi di tale comma, il tasso di deflusso è fissato al 25 % se la controparte dell’operazione è una controparte qualificata.»;
8)
l’articolo 32 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«b)
gli importi dovuti per operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni di calendario sono moltiplicati per:»;
b)
al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Il paragrafo 3, lettera a), non si applica agli importi dovuti per operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono garantite da attività liquide a norma del titolo II, come indicato nel paragrafo 3, lettera b).»
Storico versioni
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