Art. 6
Prescrizioni che i terzi devono soddisfare per dimostrare il loro legittimo interesse e il ricorso a impianti di prova adeguati
In vigore dal 7 feb 2022
Prescrizioni che i terzi devono soddisfare per dimostrare il loro legittimo interesse e il ricorso a impianti di prova adeguati
1. Per dimostrare i loro legittimi interessi nei settori della sicurezza pubblica o della protezione ambientale a norma dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858, i terzi soddisfano le prescrizioni seguenti:
a)
sono persone fisiche o giuridiche stabilite conformemente al diritto di uno Stato membro;
b)
sono non governativi e senza scopo di lucro;
c)
non sono coinvolti in aspetti dell’omologazione o nel processo di progettazione, costruzione, fornitura o manutenzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente;
d)
presentano una dichiarazione nella quale affermano che mantengono la riservatezza nel contesto della tutela dei segreti commerciali e della protezione dei dati personali e che il loro personale mantiene il segreto professionale in relazione a tutte le informazioni fornite dai costruttori, compresi il certificato di omologazione UE e i relativi allegati nonché i dati messi a disposizione conformemente all’;
e)
dimostrano di fare ricorso a impianti di prova adeguati conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per essere considerati adeguati ai fini delle prove e dei controlli di conformità, gli impianti di prova cui fanno ricorso i terzi soddisfano le prescrizioni seguenti:
a)
non sono coinvolti nel processo di progettazione, costruzione, fornitura o manutenzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente che valutano, sottopongono a prova o ispezionano;
b)
sono accreditati sulla base dei requisiti di cui alla norma EN ISO/IEC 17025:2017 relativa ai requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura e l’ambito di tale accreditamento include le prove effettuate a norma degli atti normativi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858;
c)
sono accreditati sulla base dei requisiti di cui alla norma EN ISO/IEC 17020:2012 relativa ai criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni oppure, in alternativa, la finalità dell’accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC 17025:2017 è estesa per includere la procedura di ispezione;
d)
presentano una dichiarazione nella quale affermano che mantengono la riservatezza nel contesto della tutela dei segreti commerciali e della protezione dei dati personali e che il loro personale mantiene il segreto professionale in relazione a tutte le informazioni fornite dai costruttori, compresi il certificato di omologazione UE e i relativi allegati nonché i dati messi a disposizione conformemente all’.
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