Art. 6

Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti che detengono bovini, ovini e caprini

In vigore dal 4 feb 2022
Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti che detengono bovini, ovini e caprini L’autorità competente di uno Stato membro effettua controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sull’identificazione e sulla registrazione di bovini, ovini e caprini ogni anno civile in almeno il 3 % degli stabilimenti presenti nel suo territorio che detengono tali animali.
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