Art. 3
Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti riconosciuti
In vigore dal 4 feb 2022
Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti riconosciuti
Le autorità competenti degli Stati membri (11), almeno una volta ogni anno civile, effettuano controlli ufficiali, in particolare ispezioni, su animali e uova da cova e sulle condizioni in cui tali animali e uova da cova sono tenuti o prodotti nei seguenti tipi di stabilimenti, presenti nel loro territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento dell’autorità competente:
a)
incubatoi e stabilimenti che detengono pollame;
b)
stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame;
c)
centri di raccolta di cani, gatti e furetti;
d)
rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;
e)
posti di controllo;
f)
stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale;
g)
stabilimenti riconosciuti di quarantena;
h)
stabilimenti confinati.
Storico versioni
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