Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 4 feb 2022
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce frequenze minime uniformi per i controlli ufficiali, in particolare le ispezioni, sugli animali e sul materiale germinale nonché sulle condizioni in cui sono tenuti o prodotti nei seguenti stabilimenti: a) stabilimenti riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; b) stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2020/686; c) determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell’articolo 176, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell’articolo 177 di tale regolamento; d) stabilimenti registrati per animali terrestri detenuti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 che detengono bovini, ovini o caprini.
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