Art. 1
In vigore dal 3 feb 2022
Il regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 2 bis
In caso di decesso di una persona elencata nell’allegato I:
a)
qualora nei confronti della persona sia stata pronunciata una condanna penale per appropriazione indebita di fondi pubblici prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari che dispongono il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita e il pagamento di sanzioni pecuniarie;
b)
qualora nei confronti della persona non sia stata pronunciata tale condanna penale prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati per un periodo ragionevole, fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 5. Se entro tale periodo viene proposta un’azione civile o amministrativa per il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino al rigetto dell’azione o, se essa è accolta, fino all’esecuzione del provvedimento giudiziario che dispone il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita.»;
2)
all’articolo 12, è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Il Consiglio apporta le necessarie modifiche all’elenco di cui all’allegato I allorché constati che non sono più soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 2 bis per mantenere congelati i fondi e le risorse economiche appartenuti alla persona deceduta o da questa posseduti, detenuti o controllati.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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