Art. 1
In vigore dal 3 feb 2022
All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 753/2011 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività di sostegno al soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan o per sostenere tali attività.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:148:oj#art-1