Art. 1

In vigore dal 3 feb 2022
All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 753/2011 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività di sostegno al soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan o per sostenere tali attività.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/148 — Testo vigente | Portale Normativo