Art. 9

Aggiornamento dei dati sulla normativa e sulle restrizioni

In vigore dal 2 feb 2022
Aggiornamento dei dati sulla normativa e sulle restrizioni 1.   Gli aggiornamenti dei dati sulla normativa e sulle restrizioni riguardano almeno i seguenti parametri: a) la tipologia di dati di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato interessato dall’aggiornamento; b) l’ubicazione della circostanza interessata dall’aggiornamento; c) il tipo di aggiornamento (inserimento, modifica o cancellazione); d) la descrizione dell’aggiornamento, comprendente il periodo in cui si è verificato l’evento e la circostanza imposta, ad esempio per alcuni tipi di veicoli, interessata dall’aggiornamento; e) la data in cui i dati sono stati aggiornati; f) la data e l’ora in cui si è verificato o è previsto che si verifichi il cambiamento di una determinata circostanza; g) la qualità dell’aggiornamento dei dati come definita nei requisiti di qualità che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi. L’ubicazione della circostanza interessata dall’aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o ampiamente utilizzato e generalmente accettato, che consenta una decodifica e un’interpretazione certe di tale ubicazione. 2.   I pertinenti titolari dei dati garantiscono l’aggiornamento dei dati sulla normativa e sulle restrizioni in un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e, se ne sono a conoscenza e ne hanno la possibilità, forniscono in anticipo tali aggiornamenti agli utenti dei dati. 3.   I pertinenti titolari dei dati correggono, in modo tempestivo, eventuali inesattezze da loro rinvenute nei rispettivi dati o segnalate loro da un utente dei dati o da un utente finale. 4.   Quando presentano informazioni agli utenti finali, i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi garantiscono che i pertinenti aggiornamenti dei dati sulla normativa e sulle restrizioni siano trattati entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale. 5.   Le informazioni sul traffico in tempo reale sono modificate di conseguenza o revocate non appena possibile dopo l’avvenuta modifica dello status dei dati pertinenti.
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