Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 2 feb 2022
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche necessarie per assicurare l’accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l’aggiornamento dei dati da parte dei titolari dei dati e degli utenti dei dati per la predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale e per garantire che tali servizi siano precisi e disponibili a livello transfrontaliero per gli utenti finali. 2.   Il presente regolamento si applica all’intera rete stradale pubblicamente accessibile al traffico motorizzato. In via eccezionale, non si applica alle strade private, tranne nel caso in cui esse facciano parte della rete globale transeuropea dei trasporti (TEN-T) o siano designate come autostrade o strade principali. 3.   Il presente regolamento si applica a norma dell’ della direttiva 2010/40/UE.
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