Art. 2

In vigore dal 2 feb 2022
Qualora, a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, i termini Cinnamomum zeylanicum o Cinnamomum ceylanicum o altri sinonimi dei nomi botanici siano utilizzati sull’etichetta con riferimento alla varietà della pianta da cui è ottenuta la cannella, anche il paese di origine diverso dallo Sri Lanka deve essere indicato nello stesso campo visivo, in caratteri di grandezza non inferiore a quelli del nome. In tali casi, è vietata la stampigliatura sulle etichette di qualsivoglia bandiera, emblema, distintivo o altra rappresentazione grafica, se questi sono suscettibili di indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche, l’origine o la provenienza del prodotto.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2022/144 — Testo vigente | Portale Normativo