Art. 1
In vigore dal 27 gen 2022
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile al codice NC ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021).
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping - EUR/kg netto
Codice addizionale TARIC
Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.
4,58
C046
Suzhou Hope Technology Co., Ltd.
4,47
C047
Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.
2,64
C048
Tutte le altre società
4,58
C999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell'entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acesulfame potassio venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:116:oj#art-1