Art. 18

Periodo di chiusura per il rombo chiodato

In vigore dal 27 gen 2022
Periodo di chiusura per il rombo chiodato Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell’Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.
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Periodo di chiusura per il rombo chiodato (Art. 18 Regolamento (UE) 2022/110) — Testo vigente | Portale Normativo