Art. 13

In vigore dal 27 gen 2022
1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia. 2.   Il numero massimo di navi a strascico autorizzate a pescare stock demersali è stabilito nell’allegato V.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2022/110 — Testo vigente | Portale Normativo