Art. 11

Stock demersali

In vigore dal 27 gen 2022
Stock demersali 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico. 2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito e la capacità massima della flotta per gli stock demersali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell’allegato IV. 3.   Uno Stato membro può modificare lo sforzo di pesca assegnatogli di cui all’allegato IV trasferendo giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca relativi alla stessa zona geografica e/o allo stesso attrezzo da pesca, a condizione che applichi un fattore di conversione nazionale suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili. 4.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni

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