Art. 10
Stock di piccoli pelagici
In vigore dal 27 gen 2022
Stock di piccoli pelagici
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura della sardina (Sardina pilchardus) e dell’acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico.
2. Il livello massimo di catture non supera i livelli fissati nell’allegato IV.
3. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero, in relazione ai pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare piccoli stock di pelagici è fissata nell’allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:110:oj#art-10