Art. 46
Squali seta e squali alalunga
In vigore dal 27 gen 2022
Squali seta e squali alalunga
1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:
a)
squali seta (Carcharhinus falciformis);
b)
squali alalunga (Carcharhinus longimanus).
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Storico versioni
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