Art. 46

Squali seta e squali alalunga

In vigore dal 27 gen 2022
Squali seta e squali alalunga 1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti: a) squali seta (Carcharhinus falciformis); b) squali alalunga (Carcharhinus longimanus). 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
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Squali seta e squali alalunga (Art. 46 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo