Art. 42

Gestione della pesca con FAD

In vigore dal 27 gen 2022
Gestione della pesca con FAD 1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano FAD, non provvedono all'assistenza tecnica ad essi relativa né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2022 e le ore 24.00 del 30 settembre 2022. 2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari, dalle ore 00.00 del 1o aprile 2022 alle ore 24.00 del 31 maggio 2022, oppure dalle ore 00.00 del 1o novembre 2022 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2022. 3.   Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo della nave.
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Gestione della pesca con FAD (Art. 42 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo