Art. 13
Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione della zona CIEM
In vigore dal 27 gen 2022
Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione della zona CIEM
Ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla (Anguilla anguilla), ai sensi dell', paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietata nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi.
Ciascuno Stato membro interessato stabilisce tale periodo, che ricade tra il 1o agosto 2022 e il 28 febbraio 2023 per garantire che il divieto copra i periodi di picco della migrazione dell'anguilla.
Entro il 1o giugno 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito, unitamente a informazioni che giustifichino il periodo di divieto prescelto.
Storico versioni
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