Art. 6

Disposizioni temporanee relative alle omologazioni a norma del regolamento ONU n. 160

In vigore dal 26 gen 2022
Disposizioni temporanee relative alle omologazioni a norma del regolamento ONU n. 160 1.   A decorrere dal 6 luglio 2022 le autorità nazionali rifiutano, per motivi relativi ai registratori di dati di evento, di rilasciare omologazioni UE o omologazioni nazionali a nuovi tipi di veicoli che non rispettano il presente regolamento e i requisiti tecnici della serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160. Tuttavia, ai fini del rilascio di un'omologazione UE a norma del presente regolamento fino al 1o luglio 2024, le autorità nazionali accettano le omologazioni in conformità al regolamento ONU n. 160 rilasciate al di fuori dell'UE in alternativa a un'omologazione in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160. 2.   A decorrere dal 6 luglio 2024 le autorità nazionali, per motivi relativi ai registratori di dati di evento, vietano l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi, qualora tali veicoli non rispettino il presente regolamento e i requisiti tecnici della serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160, in quanto i certificati di conformità di tali veicoli non sono più validi. Tuttavia, ai fini dell'immatricolazione, della vendita e della messa in circolazione di tali veicoli in conformità agli articoli 48, 49 e 50 del regolamento (UE) 2018/858, fino al 1o luglio 2026 le autorità nazionali accettano le omologazioni in conformità al regolamento ONU n. 160 rilasciate al di fuori dell'UE in alternativa a un'omologazione in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160.
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