Art. 5
Disposizioni relative ai controlli tecnici
In vigore dal 26 gen 2022
Disposizioni relative ai controlli tecnici
Ai fini dei controlli tecnici periodici dei veicoli, è possibile verificare le seguenti caratteristiche del registratore di dati di evento:
1)
il suo corretto stato operativo, mediante osservazione visiva dello stato del segnale di avviso di avaria in seguito all'attivazione dell'interruttore generale del veicolo e all'eventuale controllo delle lampadine. Se il segnale di avviso di avaria è visualizzato in uno spazio comune (l'area in cui possono essere visualizzati due o più funzioni/simboli di informazione, ma non contemporaneamente), prima di controllare lo stato del segnale di avviso di avaria è necessario verificare che lo spazio comune funzioni correttamente;
2)
la sua corretta funzionalità e l'integrità del software, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica del veicolo come previsto all'allegato III, sezione I, punto 14, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), se le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentono e se i dati necessari sono resi disponibili. I costruttori si accertano di rendere disponibili le informazioni tecniche per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo in conformità all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione (7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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