Art. 4

Recupero dei dati

In vigore dal 26 gen 2022
Recupero dei dati 1.   I dati relativi agli incidenti registrati dai registratori di dati di evento sono resi disponibili per essere recuperati attraverso la porta seriale sul connettore normalizzato per la trasmissione dati di cui all'allegato X, punto 2.9, del regolamento (UE) 2018/858. Se dopo una collisione la porta seriale non funziona più, i dati devono poter essere recuperati mediante un collegamento diretto al registratore di dati di evento. 2.   Il costruttore del veicolo fornisce all'autorità di omologazione e, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi costruttore o riparatore interessato di componenti, strumenti diagnostici o apparecchiature di prova informazioni sulle modalità di accesso, recupero e interpretazione dei dati di evento. 3.   I veicoli e i loro registratori di dati di evento sono progettati in modo tale da consentire a uno strumento di recupero dei dati di produrre segnalazioni di eventi contenenti i seguenti elementi di dati: a) ciascuno degli elementi di dati obbligatori, come prescritto dal regolamento ONU n. 160; b) tipo, variante e versione precisi del veicolo (compresi i sistemi installati di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti) del veicolo che ospita il registratore di dati di evento. I dati di cui alla precedente lettera b) sono disponibili anche al termine della prova d'urto di cui al punto 5.4.3 del regolamento ONU n. 160. 4.   I dati registrati dal registratore di dati di evento non devono essere disponibili se per il recupero sono utilizzate interfacce accessibili senza la necessità di sbloccare le porte del veicolo o di utilizzare strumenti, o interfacce del veicolo per connessioni senza fili. 5.   I dati del registratore di dati di evento resi disponibili a norma del paragrafo 1: a) sono disponibili in un formato leggibile da dispositivo automatico; b) non includono né sono resi disponibili insieme ad alcuna informazione che consenta di collegare tali dati a una persona fisica.
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