Art. 3

Sicurezza dei dati

In vigore dal 26 gen 2022
Sicurezza dei dati 1.   La conformità ai pertinenti requisiti tecnici e alle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 155 (5), della serie originale o di qualsiasi serie di modifiche successiva, garantisce la protezione da manipolazioni dei dati relativi agli incidenti che il registratore di dati di evento registra e memorizza. 2.   Gli aggiornamenti software effettuati sul registratore di dati di evento sono protetti in modo da impedirne ragionevolmente la compromissione e da impedire ragionevolmente aggiornamenti non validi.
Storico versioni

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