Art. 1

In vigore dal 25 gen 2022
Il regolamento (UE) 2017/746 è così modificato: 1) l'articolo 110 è così modificato: (a) il paragrafo 2 è così modificato: i) al primo comma, la data «27 maggio 2024» è sostituita dalla data «27 maggio 2025»; ii) al secondo comma, la data «27 maggio 2024» è sostituita dalla data «27 maggio 2025»; (b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, i dispositivi di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino alle date stabilite in tali commi, a condizione che, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, tali dispositivi continuino a essere conformi alla direttiva 98/79/CE e a condizione che non ci siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d'uso di detti dispositivi. I dispositivi con un certificato rilasciato ai sensi della direttiva 98/79/CE e valido ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino al 26 maggio 2025. I dispositivi per i quali la procedura di valutazione della conformità ai sensi della direttiva 98/79/CE non richiedeva l'intervento di un organismo notificato, per i quali è stata redatta una dichiarazione di conformità anteriormente al 26 maggio 2022 ai sensi di tale direttiva e per i quali la procedura di valutazione della conformità a norma del presente regolamento richiede l'intervento di un organismo notificato, possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino alle seguenti date: a) 26 maggio 2025 per i dispositivi della classe D; b) 26 maggio 2026 per i dispositivi della classe C; c) 26 maggio 2027 per i dispositivi della classe B; d) 26 maggio 2027 per i dispositivi della classe A immessi sul mercato in condizioni di sterilità. In deroga al primo comma del presente paragrafo, le prescrizioni del presente regolamento in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza, registrazione di operatori economici e dispositivi si applicano ai dispositivi di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo, in luogo delle corrispondenti prescrizioni di cui alla direttiva 98/79/CE. Fatti salvi il capo IV e il paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo continua a essere responsabile dell'appropriata sorveglianza di tutti i requisiti applicabili relativi ai dispositivi che ha certificato. 4.   I dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi della direttiva 98/79/CE anteriormente al 26 maggio 2022 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino al 26 maggio 2025. I dispositivi immessi legittimamente sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2022 ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino alle seguenti date: a) 26 maggio 2026 per i dispositivi di cui al paragrafo 3, secondo comma, o al paragrafo 3, terzo comma, lettera a); b) 26 maggio 2027 per i dispositivi di cui al paragrafo 3, terzo comma, lettera b); c) 26 maggio 2028 per i dispositivi di cui al paragrafo 3, terzo comma, lettere c) e d).»; 2) all'articolo 112, secondo comma, la data «27 maggio 2025» è sostituita dalla data «26 maggio 2028»; 3) all'articolo 113, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti lettere: «i) l'articolo 5, paragrafo 5, lettere b) e c) e da e) a i), si applica a decorrere dal 26 maggio 2024; j) l'articolo 5, paragrafo 5, lettera d), si applica a decorrere dal 26 maggio 2028.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:112:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2022/112 — Testo vigente | Portale Normativo