Art. 4

In vigore dal 21 gen 2022
A decorrere dal 1o gennaio 2022 gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per i periodi annuali dal 1o gennaio al 31 dicembre. Le comunicazioni sono trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono state raccolte. Gli Stati membri comunicano i dati raccolti per l’anno 2021 entro il 30 giugno 2022, per quanto più possibile conformemente all’allegato.
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