Art. 2

In vigore dal 21 gen 2022
1.   I rifiuti accidentalmente pescati sono comunicati conformemente ai componenti di cui alla tabella 1 dell’allegato. 2.   I rifiuti accidentalmente pescati possono includere attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa, che può essere comunicata separatamente dagli altri rifiuti marini. 3.   La tabella 2 dell’allegato presenta gli elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati. 4.   La tabella 3 dell’allegato definisce il formato della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati e il metodo di aggregazione.
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