Art. 1
In vigore dal 21 gen 2022
1. Il metodo di raccolta di dati da parte degli Stati membri sul volume e sulla massa dei rifiuti accidentalmente pescati è coerente con il manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti.
2. Per le navi da pesca che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE, la raccolta di dati sui rifiuti accidentalmente pescati si basa sulle informazioni fornite nella notifica anticipata dei rifiuti a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883.
3. Per le navi da pesca che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/59/CE, la raccolta di dati sui rifiuti accidentalmente pescati si basa su uno dei seguenti metodi descritti nel manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti:
a)
indagini;
b)
fonti amministrative o altre fonti;
c)
procedure di stima statistica;
d)
una combinazione dei metodi di cui alle lettere a), b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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