Art. 2
In vigore dal 21 gen 2022
Nel rispettare gli impegni di ispezione di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883, gli Stati membri si conformano alle seguenti prescrizioni:
a)
dare priorità all’ispezione delle navi con una categoria di livello di rischio più elevata;
b)
selezionare in modo casuale per l’ispezione almeno l’1 % del numero di navi da ispezionare ogni anno.
Storico versioni
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