Art. 2

In vigore dal 21 gen 2022
Nel rispettare gli impegni di ispezione di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883, gli Stati membri si conformano alle seguenti prescrizioni: a) dare priorità all’ispezione delle navi con una categoria di livello di rischio più elevata; b) selezionare in modo casuale per l’ispezione almeno l’1 % del numero di navi da ispezionare ogni anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:90:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo