Art. 2
In vigore dal 21 gen 2022
Il metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata di cui all’allegato I del presente regolamento non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:
a)
tipologie di rifiuti di cui all’allegato II della convenzione MARPOL;
b)
rifiuti accidentalmente pescati.
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