Art. 1

In vigore dal 21 gen 2022
1.   Gli Stati membri calcolano la sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883 utilizzando il metodo di cui all’allegato I del presente regolamento. 2.   Al fine di verificare le informazioni fornite conformemente all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883 mediante una stima della produzione a bordo delle diverse tipologie di rifiuti, gli Stati membri tengono conto dei tassi di produzione di rifiuti di cui all’allegato II del presente regolamento. 3.   In aggiunta ai tassi di produzione di rifiuti di cui all’allegato II del presente regolamento, gli Stati membri possono utilizzare uno o entrambi i seguenti criteri per stimare la produzione a bordo di diverse tipologie di rifiuti: a) dati storici relativi ai rifiuti prodotti sulla base dei moduli di notifica anticipata dei rifiuti e delle ricevute di conferimento dei rifiuti disponibili per la nave in questione; b) ispezioni a bordo per ottenere informazioni sui precedenti tassi di produzione di rifiuti, informazioni dettagliate sulla gestione dei rifiuti a bordo e dati specifici relativi alle apparecchiature o alle aree commerciali che incidono sul tasso effettivo di produzione di rifiuti.
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