Art. 1
In vigore dal 21 gen 2022
Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 sono così modificati:
1)
l'allegato I, parte I, è così modificato:
a)
il punto 1 è sostituito dal seguente:
«Per
il calcolo delle spese finanziarie che il FEAGA deve sostenere per le risorse mobilizzate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti all'intervento, la Commissione fissa a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 un tasso di interesse uniforme per l'Unione. Il tasso di interesse uniforme corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati in un periodo di riferimento di 6 mesi stabilito dalla Commissione, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi. Se l'EURIBOR non è disponibile, si utilizza l'€STR medio, registrato durante il periodo di riferimento di 6 mesi.»;
b)
il punto 2 è così modificato:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per determinare i tassi di interesse applicabili, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto 1 entro il termine specificato nella richiesta. La comunicazione è effettuata mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.»;
ii)
al terzo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, l'EURIBOR a 3 mesi o, se l'EURIBOR non è disponibile, l'€STR;
b)
per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, l'IBOR a 3 mesi applicabile in ciascuno di tali Stati membri o, se l'IBOR non è disponibile nello Stato membro interessato, il tasso che sostituisce l'IBOR.»;
c)
al punto 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I tassi di interesse fissati dal regolamento di esecuzione della Commissione adottato sulla base dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono arrotondati a un decimale.»;
d)
è aggiunto il seguente punto 4:
«4.
Il regolamento di esecuzione della Commissione che fissa il tasso di interesse di cui al punto 3, secondo comma, continua ad applicarsi fino alla sua abrogazione disposta da un nuovo regolamento di esecuzione della Commissione che fissa un nuovo tasso di interesse.»;
2)
l'allegato III è così modificato:
a)
nella parte I, il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Se per un determinato prodotto il numero degli Stati membri che effettuano l'ammasso pubblico o che comunicano i costi di un'operazione materiale relativa a un prodotto di cui all'allegato II è inferiore a quattro, gli importi forfettari per questo prodotto sono determinati sulla base dei costi rilevati in detti Stati membri. Tuttavia, l'importo forfettario finale per tale prodotto non può differire di oltre il 2 % dall'importo fissato precedentemente.»;
b)
nella parte II, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Se durante l'esercizio contabile in corso non c'è ammasso pubblico, la decisione di esecuzione della Commissione che fissa gli importi forfettari continua ad applicarsi fino alla sua abrogazione disposta da una nuova decisione di esecuzione della Commissione che fissa nuovi importi forfettari.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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