Art. 2
Registrazione e trasmissione dei dati di attuazione
In vigore dal 19 gen 2022
Registrazione e trasmissione dei dati di attuazione
Le autorità di gestione registrano e trasmettono alla Commissione i dati di attuazione per ciascuna operazione sostenuta in regime di gestione concorrente secondo il formato di cui all'allegato I.
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