Art. 2

In vigore dal 18 gen 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione (158) è così modificato: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd. 33,7  % C696 Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. 14,6  % C697 Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I 23,4  % Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II 20,9  % Tutte le altre società 33,7  % C699» 2) è inserito un nuovo , paragrafo 7: «7.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione (*1), i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati I o II sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell'effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).»;" 3) è inserito un nuovo , paragrafo 8: «8.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.»; 4) l'allegato I è sostituito dagli allegati I e II del presente regolamento.
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