Art. 2
In vigore dal 18 gen 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione (158) è così modificato:
1)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Gruppo FTT:
—
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
—
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
—
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
33,7 %
C696
Gruppo ZTT:
—
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
—
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
14,6 %
C697
Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I
23,4 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II
20,9 %
Tutte le altre società
33,7 %
C699»
2)
è inserito un nuovo , paragrafo 7:
«7. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione (*1), i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati I o II sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell'effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).»;"
3)
è inserito un nuovo , paragrafo 8:
«8. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.»;
4)
l'allegato I è sostituito dagli allegati I e II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2022:72:oj#art-2